Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato l’avvenuta approvazione della riforma previdenziale varata dal Cda dell’Inpgi il 28 settembre 2016. La notizia che ha registrato maggiore attenzione, almeno nei titoli, è l’introduzione di un contributo di solidarietà da applicare – in via temporanea e per la durata di 3 anni – a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’Inpgi con importo pari o superiore a 38.000 euro lordi annui, con percentuali crescenti in base alle diverse fasce reddituali. “Il percorso di risanamento dell’Inpgi – ha commentato la presidente Marina Macelloni – è partito. La riforma consentirà all’Istituto di garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo e quindi di rimanere anche in tempi difficili un presidio autonomo a tutela dell’informazione in Italia. L’Inpgi non fallirà, non sarà commissariato ne’ tantomeno confluirà nell’Inps. Una riflessione sul contributo di solidarietà, approvato dai Ministeri nonostante le molte polemiche e ridefinito correttamente contributo di equità: è un piccolo sacrificio che però restituisce a tutta la categoria il senso di una solidarietà tra generazioni indispensabile in un momento difficile come questo”. Ecco alcune delle novità introdotte:
- la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia: dal 2019 si potrà andare in pensione a 66 anni e 7 mesi *
- l’innalzamento dell’anzianità contributiva: nel 2019 saranno necessari 40 di contribuzione con 62 anni di età *.
- l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal corrente mese di febbraio, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.
* Queste misure non hanno effetto nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/2016, abbiano già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ad un qualunque trattamento di pensione, che – pertanto – potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici in qualsiasi momento anche successivamente all’entrata in vigore dei nuovi requisiti.
Un’apposita nota (
potete scaricare qui il pdf) fornita dall’Inpgi spiega in modo dettagliato cosa cambia con l’entrata in vigore della riforma. E qui troviamo anche un riferimento alla disoccupazione. A partire dalla modifica della
modalità di calcolo del
trattamento stesso di
disoccupazione. Per i rapporti di lavoro cessati dal 21/02/2017 (data di approvazione della riforma), cambia la modalità di calcolo del trattamento di disoccupazione:
- indennità intera al 100% per i primi 180 giorni;
- indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno;
- indennità iniziale ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno.
In due anni vengono meno nel trattamento di disoccupazione 6.376 euro. Ecco un esempio pratico fornito sempre dall’Inpgi.
VECCHIE NORME
- Giornalista che ha cessato il rapporto di lavoro in data 07/07/2016, ammesso al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 08/07/2016 al 27/06/2018;
- Giornalista che cessa il rapporto di la voro il 20/02/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 21/02/2017 al 20/02/2018;
In entrambi i casi, i giornalisti percepiranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 35.976,00.
APPLICAZIONE RIFORMA
- Giornalista che cessa il rapporto di lavoro in data 23/02/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 24 /2/2017 al 13/2/2019;
- Giornalista che cessa il rapporto di lavoro il 01/04/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 2/04/2017 al 22/03/2019;
In entrambi i casi, i giornalisti percepi ranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 29.600,00.
Ovviamente non è valido per tutti questo trattamento. O almeno potranno continuare a percepire l’indennità di disoccupazione calcolata con le regole attualmente in vigore, coloro che:
- hanno già in corso un trattamento di disoccupazione alla data del 21/02/2017;
- hanno cessato il rapporto di lavo ro entro la data del 20/02/2017.
Intanto l’istituto di previdenza dei giornalisti si è dotato di un blog. Su www.inpginotizie.it è possibile consultare le notizie e, in futuro, usufruire di uno sportello on line per le richieste.