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Riforma dell’Inpgi, ecco cosa cambia per il trattamento di disoccupazione

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato l’avvenuta approvazione della riforma previdenziale varata dal Cda dell’Inpgi il 28 settembre 2016. La notizia che ha registrato maggiore attenzione, almeno nei titoli, è l’introduzione di un contributo di solidarietà da applicare – in via temporanea e per la durata di 3 anni – a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’Inpgi con importo pari o superiore a 38.000 euro lordi annui, con percentuali crescenti in base alle diverse fasce reddituali. “Il percorso di risanamento dell’Inpgi – ha commentato la presidente Marina Macelloni – è partito. La riforma  consentirà all’Istituto di garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo e quindi di rimanere anche in tempi difficili un presidio autonomo a tutela dell’informazione in Italia. L’Inpgi non fallirà, non sarà commissariato ne’ tantomeno confluirà nell’Inps. Una riflessione sul contributo di solidarietà, approvato dai Ministeri nonostante le molte polemiche e ridefinito correttamente contributo di equità: è un piccolo sacrificio che però restituisce a tutta la categoria il senso di una solidarietà tra generazioni indispensabile in un momento difficile come questo”. Ecco alcune delle novità introdotte:

  • la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia: dal 2019 si potrà andare in pensione a 66 anni e 7 mesi *
  • l’innalzamento dell’anzianità contributiva: nel 2019 saranno necessari 40 di contribuzione con 62 anni di età *.
  • l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal corrente mese di febbraio, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.
* Queste misure non hanno effetto nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/2016, abbiano già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ad un qualunque trattamento di pensione, che – pertanto – potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici in qualsiasi momento anche successivamente all’entrata in vigore dei nuovi requisiti.
Un’apposita nota (potete scaricare qui il pdf) fornita dall’Inpgi spiega in modo dettagliato cosa cambia con l’entrata in vigore della riforma. E qui troviamo anche un riferimento alla disoccupazione. A partire dalla modifica della modalità di calcolo del trattamento stesso di disoccupazione. Per i rapporti di lavoro cessati dal 21/02/2017 (data di  approvazione della riforma), cambia la modalità di calcolo del trattamento di disoccupazione:
  • indennità intera al 100% per i primi 180 giorni; 
  • indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno; 
  • indennità iniziale ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno. 
In due anni vengono meno nel trattamento di disoccupazione 6.376 euro. Ecco un esempio pratico fornito sempre dall’Inpgi.
VECCHIE NORME
  1. Giornalista che ha cessato il rapporto di lavoro in data 07/07/2016, ammesso al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 08/07/2016 al 27/06/2018; 
  2. Giornalista che cessa il rapporto di la voro il 20/02/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 21/02/2017 al 20/02/2018;
In entrambi i casi, i giornalisti percepiranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 35.976,00
APPLICAZIONE RIFORMA
  1. Giornalista che cessa il rapporto di lavoro in data 23/02/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 24 /2/2017 al 13/2/2019;
  2. Giornalista che cessa il rapporto di lavoro il 01/04/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 2/04/2017 al 22/03/2019;
In entrambi i casi, i giornalisti percepi ranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 29.600,00.
Ovviamente non è valido per tutti questo trattamento. O almeno potranno continuare a percepire l’indennità di disoccupazione calcolata con le regole attualmente in vigore, coloro che:
  • hanno già in corso un trattamento di disoccupazione alla data del 21/02/2017; 
  • hanno cessato il rapporto di lavo ro entro la data del 20/02/2017.

Intanto l’istituto di previdenza dei giornalisti si è dotato di un blog. Su www.inpginotizie.it è possibile consultare le notizie e, in futuro, usufruire di uno sportello on line per le richieste.

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