La didascalia, negli ultimi tempi sempre più frequente sui giornali, “foto tratta da facebook” sarà un ricordo legato al passato. Ai quotidiani, cartacei e on line, è stato imposto un divieto: stop al saccheggio indiscriminato delle foto dai social network. A dirlo è una sentenza emessa della IX sezione del Tribunale di Roma nella quale si riconosce il diritto d’autore anche per le immagini pubblicate sui social network. In particolare su Facebook.
Secondo la corte, anche se l’impostazione di un singolo contenuto è regolato su Pubblica, questo è comunque coperto “da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”. Insomma il signor Mark Zuckerberg è l’unico che in un certo senso può arrogarsi qualche diritto sulle immagini.
Il caso
La sentenza,
come riporta l’
AdnKronos, nasce dalla pubblicazione di alcune foto nella pagina personale Facebook di un
giovane fotografo scattate dallo stesso in una nota discoteca romana. Le foto erano poi apparse, all’insaputa dell’autore, in un quotidiano nazionale a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età e, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale. Da qui la causa. In base a tale principio l’autore di alcune foto, assistito dallo
Studio Lipani Catricalà & Partners, ha ottenuto il risarcimento del danno da parte di un quotidiano che aveva pubblicato le foto stesse senza alcuna autorizzazione.
Privacy e diritto all’immagine Se una foto raffigura una persona e viene diffusa entra comunque in gioco la disciplina della privacy: la stessa immagine costituisce un dato personale che non può essere diffuso senza il consenso della persona ritratta. Ci sono casi in cui una foto può fornire anche informazione sullo stato di salute, l’orientamento religioso… fattori che necessitano del consenso scritto e informato della persona raffigurata. Bisogna considerare anche il diritto all’immagine dei soggetti ritratti ma anche il diritto di cronaca. La pubblicazione, ad esempio, delle fotografie che ritraggono una persona è giustificata solo in presenza di necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico.
Il garante della privacy
Qualche tempo fa lo stesso Garante aveva fornito su
privacy e giornalismo alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’
Ordine dei giornalisti: di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi. Anche qui il giornalista deve comunque compiere una valutazione caso per caso, dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l’oggetto della notizia.