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Senato. Giornalisti e prepensionamenti: modifiche al testo

Prepensionamenti e giornalisti. Qualcosa si muove. Ma poco si dice. Siamo andati a sbirciare sul sito del Senato. Abbiamo passato al vaglio il resoconto stenografico della seduta n. 175 di lunedì scorso. Andiamo con ordine. Lo Stato sostiene l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, iscritti all’Inpgi, e dipendenti di:

  • imprese editrici di giornali quotidiani
  • imprese editori di giornali periodici
  • agenzie di stampa a diffusione nazionale

I soldi messi a disposizione sono 7 milioni di euro per il 2020. Poi dal 2021 al 2027, per ciascuno degli anni, 3 milioni. L’onere che deve sostenere l’Inpgi è rimborsato dallo Stato. E lo Stato da dove prenderà i soldini? Presto detto: si provvederà ad una riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione. Parliamo di quel fondo destinato in buona parte al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale. Ma non solo. Su quel fondo dovrebbero attingere presto il mondo dei nuovi media e dell’innovazione tecnologica nell’ambito dell’editoria tradizionale.

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– il comma 561 sia sostituito dal seguente: “561. Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all’istituto ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.”;

– il comma 563 sia sostituito dal seguente: “563. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno trentacinque anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l’anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno 2021, 51,2 milioni di euro per l’anno 2022, 54,7 milioni di euro per l’anno 2023, 50,8 milioni di euro per l’anno 2024, 33,3 milioni di euro per l’anno 2025, 19,3 milioni di euro per l’anno 2026,1,3 milioni di euro per l’anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l’anno 2020, 10,2 milioni di euro per l’anno 2021, 11,7 milioni di euro per l’anno 2022, 12,5 milioni di euro per l’anno 2023, 11,6 milioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 4,4 milioni di euro per l’anno 2026, 0,3 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.”;

Giovanni Villino

Giornalista professionista. Direttore responsabile di Redat24,com. Appassionato di social media e sostenitore del citizen journalism. Lavoro per Tgs, emittente televisiva regionale del gruppo editoriale Ses Gazzetta del Sud - Giornale di Sicilia.

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