Nella costruzione di una realtà editoriale telematica, una testata on line, dopo avere affrontato il tema sull’obbligo di registrazione al Tribunale – non tutti sono obbligati – uno degli argomenti su cui spesso si discute è l’iscrizione al Roc, il Registro unico degli Operatori di comunicazione. Questo registro è nelle mani dell’Agcom, secondo quanto stabilito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
Serve a garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l’applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.).
I soggetti tenuti all’iscrizione al Registro (ai sensi dell’art. 2 della delibera 666/08/CONS) sono:
Iscrizione della testata in Tribunale e al Roc non sono strettamente legate. Si legge sul sito dell’Agcom: “Per quanto concerne l’attività di editoria elettronica, si fa presente che con l’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, gli editori di quotidiani on line sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione”.
La legge cui si fa riferimento è quella relativa all’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. E, quindi, chiaro che chi ha intenzione di richiedere contributi pubblici o accedere al fondo debba prima registrare la testata al Tribunale e, successivamente, iscriversi al Roc.
Con riferimento ai periodici on line, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla sopra indicata legge n. 103/2012, sono obbligati all’iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che: conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) ovvero abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.
Un quadro completo è possibile trovarlo direttamente sul sito dell’Agcom.
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