Giornalismo

Qual è la differenza tra portavoce e addetto stampa

Ci avviciniamo ad una stagione calda, anche per la professione giornalistica. Le elezioni mettono in moto l’indotto della comunicazione politica e istituzionale. E con maggiore frequenza si pone il problema di compatibilità per le figure di addetto stampa, capo ufficio stampa e portavoce. Per comprendere la differenza tra le diverse figure bisogna fare riferimento alla legge n. 150 del 2000 che distingue e definisce le attività di informazione che, come si legge nell’articolo 6: si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
Portavoce: coadiuva l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica e può essere anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”; al portavoce “è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.

Ufficio stampa: l’attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa”. E’ costituito “da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti”; la direzione dell’Ufficio stampa è affidata a “un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione”. “I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche” (salve deroghe previste dalla contrattazione collettiva).

Alcune differenze

  • Il portavoce è strumento del vertice politico, l’ufficio stampa rappresenta l’amministrazione nel suo insieme.
  • Il portavoce si occupa esclusivamente dei “rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”, gli uffici stampa indirizzano la loro attività “in via prioritaria” ai “mezzi di informazione di massa”.
  • Il portavoce percepisce una “indennità” determinata direttamente dall’organo di vertice, il trattamento economico del personale degli uffici stampa è disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Per approfondire questo argomento è possibile scaricare questo documento in word elaborato da Martco Cuniberti. Documento che va comunque integrato con quanto è stato previsto in Sicilia che conta su una specifica formulazione contenuta nella legge regionale 2/2002 che, tra l’altro, prevede appunta l’obbligo di iscrizione all’albo dei giornalisti anche per il portavoce che assume incarico istituzionale presso Enti Pubblici. Qui il testo.

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