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Giornalisti, contratto di lavoro:la grande incognita

In questi giorni all’interno di molte redazione si parla (più o meno a lungo) della disdetta del contratto nazionale di lavoro giornalistico da parte della Fieg. Cosa significa tutto questo? A rispondere con un vademecum è la Fnsi, il sindacato unitario dei giornalisti.

La disdetta è una facoltà che il contratto riconosce ad entrambe le parti contraenti. La mancata disdetta del contratto produce – così come disposto dall’articolo 52 del vigente Cnlg – il rinnovo dello stesso di anno in anno. Pertanto, per evitare questo automatismo, la Fnsi – a partire dal 1947 – ha sempre comunicato alla Fieg la disdetta del contratto per garantirsi che le nuove norme contrattuali entrassero in vigore dal giorno successivo a quello della scadenza. La Fieg ha comunicato la disdetta del contratto con la stessa motivazione: ribadire che le nuove norme contrattuali devono entrare in vigore dal 1 aprile 2016. Va ribadito che la disdetta del contratto non significa rescissione della contrattazione collettiva, la cui validità è confermata dall’intero ordinamento giuridico e dalla stessa Costituzione, tant’è vero che la stessa FIEG ne ha confermato la validità chiedendo di intensificare il confronto per il rinnovo per far sì che il nuovo articolato contrattuale entri in vigore dal 1 aprile 2016.

Occorre tuttavia leggere con molta attenzione il comunicato diffuso dagli editori a proposito di questa disdetta. Ogni parola deve essere pesata. Si parla di “discontinuità rispetto al passato“, di “economicità, efficienza e flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro giornalistico”. Per capire nei fatti dove si vuole arrivare occorre aspettare. Lo scopriremo, insomma, solo vivendo. Ecco di seguito comunque il contenuto del comunicato presente sul sito della Fieg:
La Fieg, con lettera del Presidente Costa consegnata alla Fnsi in data 29 ottobre 2015, si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 52, secondo comma, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, di dare disdetta dello stesso contratto collettivo al termine della sua vigenza, e pertanto a far data dal 1 aprile 2016.

La disdetta opererà laddove entro quella data Fieg e Fnsi, impegnati al tavolo di trattativa, non trovino un’intesa sui contenuti del rinnovo contrattuale.

La disdetta dichiarata non contraddice l’impegno della Fieg a ricercare una soluzione sul tavolo negoziale, ma deriva dall’esigenza di imprimere alle trattative il necessario impulso.

La crisi strutturale del settore editoriale impone un segno di discontinuità rispetto al passato, perseguendo obiettivi di economicità, efficienza e flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro giornalistico.

I temi su cui gli editori hanno chiesto una profonda revisione delle regole della contrattazione collettiva sono stati illustrati in sede negoziale e gli stessi costituiscono le basi su cui la trattativa si è avviata.

La Fieg confida che entro la data di scadenza del vigente contratto collettivo, le Parti possano responsabilmente trovare un’intesa che scongiuri l’assenza di regole condivise in un settore nevralgico per il Paese.

Le sorprese potrebbero arrivare per i nuovi assunti nel caso in cui entro il 31 marzo 2016 non avvenga il rinnovo del contratto. Secondo quanto pubblica in un vademecum lo stesso sindacato:

Va ricordato che il contratto collettivo del 1959 ha acquisito validità erga omnes con legge dello Stato e, come ribadito in una recente sentenza della Corte di Cassazione, non può essere disatteso. Pertanto, qualora il contratto non fosse rinnovato, per i nuovi assunti bisognerà fare riferimento al richiamato contratto del 1959 e, per l’adeguamento economico, all’articolo 36 della Costituzione che garantisce ad ogni lavoratore una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del suo lavoro. La parte normativa del contratto del 1959 prevede numerosi istituti, fra i quali giova richiamare gli aumenti biennali di anzianità, le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale, l’indennità fissa in caso di risoluzione del rapporto.

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