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Revisioni, in 3 anni e mezzo cancellati 231 giornalisti in Sicilia

Non tutti gli iscritti all’albo dei giornalisti esercitano la professione. C’è chi da anni svolge un’altra attività e chi ha rinunciato da tempo al giornalismo. Attraverso le revisioni i consigli regionali verificano lo status e procedono eventualmente alla cancellazione (o trasferimento di elenco nel caso dei professionisti che perdono l’esclusività professionale) degli iscritti. Nel 2015, proprio sul tema delle revisioni, era intervenuto anche il Consiglio nazionale che a maggio aveva emanato le linee guida per una valutazione omogenea in tutte le regioni. Una decisione che aveva scatenato anche un dibattito interno all’Ordine dei giornalisti. Dieci presidenti di Ordini regionali (Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta) in quella occasione avevano sottoscritto un documento per contestare la decisione del Consiglio nazionale dell’Odg in tema di revisioni.
Nel corso dell’ultima assemblea dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il presidente Riccardo Arena ha evidenziato alcuni dati. “Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013 – ha detto Arena – erano state appena 227 le revisioni, tra professionisti e pubblicisti, con sole 35 cancellazioni di colleghi iscritti da meno di 15 anni e totalmente inattivi nella professione. Dal 2013 a ora, dunque in tre anni e nove mesi, le revisioni, previste per legge, sono state 1018, sempre negli elenchi di professionisti e pubblicisti, con 410 conferme e 231 cancellazioni. I ricorsi sono stati 27, più della metà – 14 – accolti, ma alcuni di questi poi respinti per intervento della giustizia ordinaria”. Le altre sono ancora in corso di esame da parte del consiglio. Le revisioni, è bene ricordare, riguardano solo quanti hanno meno di 15 anni di iscrizione. Ma le cancellazioni possono riguardare anche altri casi. Sono, ad esempio, deliberate d’ufficio per:

  • trasferimenti: nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo
  • perdita del godimento dei diritti civili
  • perdita della cittadinanza italiana (se richiesto  c’è l’elenco speciale per gli stranieri)
  • condanna penale: sono cancellati dall’Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero di interdizione dalla professione giornalistica, l’iscritto è “sospeso” di diritto durante il periodo di interdizione
  • perdita dell’esclusività prevista dalla legge “professionale” ricorrendo tale ipotesi, il professionista può essere trasferito – a sua domanda – nell’elenco dei pubblicisti
  • inattività: è disposta la cancellazione dagli elenchi dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione; nel calcolo dei termini non si tiene conto dei periodi di inattività professionale dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative politiche o scientifiche, o all’espletamento di obblighi militari. La cancellazione per inattività è comunque esclusa per i giornalisti che abbiano maturato almeno quindici anni di iscrizione all’Albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività lavorativa con le caratteristiche di continuità e remuneratività;
  • cessazione dei requisiti di legge per i direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico: la cancellazione dal relativo elenco speciale, nel caso vengano a cessare i requisiti previsti in genere per i direttori responsabili di quotidiani o periodici dalla legge sulla stampa (cittadinanza italiana e possesso degli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche), nonché in caso di decadenza della registrazione della pubblicazione, o intervenuto mutamento della natura della rivista o periodico.

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